PARTE LA RIGENERAZIONE URBANA A FROSINONE

Frosinone, parte la rigenerazione urbana.

Il consiglio comunale di Frosinone ha approvato le due delibere sulla rigenerazione urbana, relative ai cambi di destinazione d’uso e agli ampliamenti degli immobili attraverso il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico. Sarà possibile presentare le domande per gli interventi già dal prossimo mese di aprile (sue@comune.frosinone.it). 

Le delibere in oggetto, illustrate in consiglio dal sindaco, Nicola Ottaviani, riguardano le “Disposizioni per la rigenerazione urbana  e  per il  recupero edilizio. Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’art. 4“ e “Disposizioni per il  miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici ai sensi dell’art. 5”, per recepimento delle osservazioni da parte della Regione Lazio.

I documenti fanno riferimento alla rigenerazione urbana, che permetterà i cambi di destinazione d’uso su quasi tutta la fascia urbana ed extraurbana del territorio comunale, consentendo alle famiglie e agli operatori privati di adeguare l’assetto urbanistico ed edilizio alle mutate esigenze economiche e sociali, che hanno caratterizzato l’evoluzione del contesto locale negli ultimi 40 anni. Grazie al medesimo strumento, si attiveranno le procedure per permettere l’aumento delle cubature e l’ampliamento delle superfici nell’ordine del 20%, in media, utilizzando criteri e canoni simili a quelli del Piano Casa, la cui possibilità è venuta meno.

Sono quindi consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale.

Tali edifici devono essere legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Gli interventi, sia relativamente all’articolo 4, sia all’articolo 5, sono consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzate, classificate dalla Carta dell’uso del suolo come: insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate, nonché nella parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati. Gli interventi non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita. La destinazione d’uso originaria è quella risultante nel titolo abilitativo autorizzatorio dell’intervento edilizio. ln alternativa, si presume destinazione d’uso attuale ai fini del presente articolo quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore 1987. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso in applicazione di queste norme determinano automaticamente la variazione della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Al riguardo, la nuova destinazione da attribuire al terreno interessato dal progetto, sarà quella impressa dall’intervento.

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